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L’art. 2 del D.L. n. 201/2011 ha disposto la possibilità di dedurre, analiticamente, l’IRAP relativo alle spese per il personale dipendente e assimilato, nei limiti in cui tali spese non rientrino tra quelle già riconosciute in deduzione dalla base imponibile IRAP.
La deduzione appena esposta, spetta pertanto, solo se nel periodo d’imposta di competenza dell’IRAP che si intende dedurre sono state sostenute spese per lavoro dipendente ed assimilato non dedotte dalla base imponibile IRAP.
L’art. 4, comma 12, del D.L. n. 16/2012 ha previsto il rimborso delle maggiori imposte sui redditi pagate fino al 2011 e correlate all’indeducibilità dell’IRAP riconducibile alle spese per il personale dipendente ed assimilato.
La presentazione dell’istanza relativa al rimborso delle maggiori imposte sui redditi pagate fino al 2001, produce effetti anche sul piano contabile e, con la presente Circolare, si analizzeranno appunto le modalità di contabilizzazione del rimborso IRES suddetto.
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